Per limitare la diffusione del virus Covid – 19 e contenere l’andamento pandemico il sindaco Mandredi ha firmato un’ordinanza che interessa la chiusura a tempo di alcune strade soggette a possibili assembramenti in caso di necessità e il divieto di consumo di cibo ed alcol in strada. L’ordinanza si rende necessaria per evitare in particolare i tradizinali brindisi della vigilia nelle strade della movida.
In particolare l’ordinanza individua le seguenti aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo delle festività natalizie:
1. via Alabardieri;
2. via C. Poerio;
3. vico Satriano;
4. vico Belledonne a Chiaia;
5. vicoletto Belledonne;
6. via Cavallerizza;
7. via Bisignano;
8. piazzetta Rodinò;
9. via Ferrigni;
10. via Fiorelli;
11. vico dei Sospiri;
12. vico II Alabardieri;
13. piazza Bellini;
14. via Santa Maria di Costantinopoli;
15. via Port’Alba;
16. via San Sebastiano;
17. via San Pietro a Majella;
18. piazza Miraglia;
19. piazzetta Nilo;
20. piazza San Domenico Maggiore;
21. via G. Paladino;
22. via Mezzocannone;
23. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
24. via De Marinis;
25. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
26. via F. S. Gargiulo;
27. via Candelora;
28. largo Baracche;
29. vico Lungo Teatro Nuovo;
30. vico Figurelle a Monte Calvario;
31. vico Due Porte a Toledo.
L’ordinanza preveder per queste strade, fermo restando il rafforzamento dei controlli nelle sopraindicate aree e l’obbligo di rispetto delle disposizioni regionali di cui all’ordinanza n. 27 del 15/12/2021:
- 1. a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, l’interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private.
- 2. nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 ai bar e agli altri esercizi di ristorazione delle suindicate aree il divieto di vendita – anche al banco e ai tavoli all’aperto – di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri), plastica rigida, lattine, tetrapak o Comune di Napoli qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni al punto 2. della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

