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Campania: prorogato l’obbligo di mascherine all’aperto
Valentina Cosentino
1 Nov 2021 - 09:10
Folla sul lungomare Caracciolo a Napoli 'riaperto' , solo in alcune ore del giorno come disposto da Governatore della Campania Vincenzo De Luca, per una passeggiata o per chi fa jogging. 27 aprile 2020. ANSA/ CIRO FUSCO

Campania: prorogato l’obbligo di mascherine all’aperto

La nuova ordinanza proroga il provvedimento che prevede che in tutto il territorio regionale sia obbligatorio indossare i dispositivi di protezione in ogni luogo non isolato.

La Campania è l’unica regione in zona bianca che ha sempre mantenuto l’obbligo di mascherina all’aperto. Il presidente Vincenzo De Luca ha emesso una nuova ordinanza, la 26 del 20/10/2021, che proroga la validità del provvedimento.

La proroga prevede che in tutto il territorio regionale sia obbligatorio indossare i dispositivi di protezione in ogni luogo non isolato (come centri urbani, piazze, lungomari) nelle ore e in situazioni di affollamento, quando si è in fila, si visitano mercati o fiere, si partecipa a eventi, si attende un mezzo di trasporto come un traghetto o una nave.

Di seguito i passi salienti della nuova ordinanza:

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:

1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 25 del 30/09/2021- pubblicata sul BURC in pari data – e, per l’effetto:

1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

1.2. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;

1.3. fatte salve le disposizioni che impongono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, detto obbligo resta fermo, anche all’esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto.

 

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